All’accordo tra i cinque Paesi fondatori del 1985, si aggiunge nel 1990 la “Convenzione di applicazione” (in vigore dal 1995). Agli Stati fondatori viene pertanto consentito di: abolire controlli interni tra gli Stati firmatari e di creare una frontiera esterna unica, lungo la quale i controlli all’ingresso nello spazio Schengen vengono effettuati secondo procedure uniformi; adottare norme comuni in materia di visti, diritto d’asilo e controllo alle frontiere esterne onde consentire la libera circolazione delle persone all’interno dei paesi firmatari senza turbare l’ordine pubblico. Nel corso degli anni successivi, quasi tutti gli Stati membri (esclusi Regno Unito e Irlanda), aderirono all’area Schengen, a riprova della validità del regime da essa introdotto. Tali accordi valsero a introdurre il ‘visto uniforme’ per soggiorni della durata massima di 3 mesi per i cittadini di stati terzi che volessero fare ingresso nell’area di Schengen, e il rilascio del permesso di soggiorno per permanenze superiori a 3 mesi. A quali condizioni uno straniero può entrare in Italia Il cittadino straniero (ovvero di Paese non appartenente all’Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo) che voglia entrare in Italia deve necessariamente: presentarsi per l’ingresso nell’area Schengen attraverso un valico di frontiera fra quelli disponibili; essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere; disporre di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno; dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo); non essere stato segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS); non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen. essere munito, ove prescritto, di un valido visto di ingresso o di transito (di durata non superiore a 30 giorni).