Quando la fame spinge ad allungare la mano e sottrarre furtivamente qualcosa di commestibile da un banco di vendita, il fatto non rappresenta reato tale da giustificare l’arresto in flagranza, se non è grave e l’indagato non è pericoloso.
Si è pronunciata in questo senso la Corte di Cassazione, V sezione penale, nella sentenza n. 11433/2016 che ha respinto il ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica. Il P.M. aveva impugnato l’ordinanza con cui Tribunale aveva rigettato la richiesta di convalida dell’arresto di un uomo, sorpreso nella flagranza del tentato furto di generi alimentari: per i giudici tale fatto non poteva essere considerato grave e neppure pericoloso il soggetto, persona incensurata e non segnalata neppure negli archivi di polizia.
La vicenda che ha visto A.M. imputato, come si legge, di ” tentato furto monoaggravato dalla sola esposizione dei beni alla pubblica fede”, reato per il quale è previsto l’arresto facoltativo al quale, ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., si procede “soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”, si era svolta di notte, intorno alle 3, presso un banco di vendita lasciato incustodito nel mercato del paese. L’arresto da parte degli operatori aveva poi impedito la consumazione di quanto sottratto.
Per il Procuratore non esiste la violazione di legge, ritenendo che la giurisprudenza di Cassazione affermi che il controllo dei giudice sulla legittimità dell’arresto debba limitarsi alla verifica dello stato di flagranza e della ipotizzabile sussistenza di uno dei delitti che lo consente, senza valutare il quadro indiziario e le esigenze di cautela.
Gli Ermellini chiariscono che il delitto per il quale l’indagato è stato perseguito (il tentato furto monoaggravato dalla sola esposizione dei beni alla pubblica fede) prevede l’arresto facoltativo e, a questo, ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., si procede “soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”.
In maniera congrua, il giudice della convalida ha motivato la decisione ritenendo che il fatto non fosse connotato da alcuna particolare gravità, trattandosi di un furto, solo tentato, di generi alimentari; inoltre, non poteva dedursi dalle circostanze del medesimo alcun sintomo di pericolosità dell’arrestato (il furto era avvenuto in ora notturna solo perché in tale momento il banco era privo di sorveglianza), tanto più che egli non era gravato precedenti penali e non era, pertanto, noto agli operanti come soggetto dedito alla consumazione di reati contro l’altrui patrimonio.
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