Dal giorno successivo alla sentenza della Corte Costituzionale (9 aprile 2014) che ha dichiarato l’illegittimità della norma della legge 40 del 2004, che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta, in attesa di conoscere le motivazioni che hanno portato a questa sentenza è boom di richieste di procreazione eterologa nei centri Cecos Italia. L’associazione raggruppa centri di fecondazione in cui si effettuano circa 10 mila cicli l’anno. Dopo avere condotto un’indagine è emerso “un costante e continuo incremento della domanda di fecondazione eterologa da parte delle coppie”. Oggi però, a causa della mancanza di linee guida, spiega Cecos Italia, non è possibile dare a questi aspiranti genitori risposte certe. Sono circa 3.500 i contatti e le richieste di coppie per accedere alla fecondazione eterologa in soli 22 giorni, ovvero dallo scorso 9 aprile quando la Consulta ha dichiarato incostituzionale il divieto di eterologa della legge 40. Lo ha detto all’ANSA la presidente dell’associazione dei centri di fecondazione Cecos Italia, Elisabetta Coccia.
”Si sta registrando un ‘boom’ delle richieste per interventi di fecondazione eterologa – sottolinea Coccia, presidente dell’associazione che riunisce i centri di studio e conservazione ovociti e sperma umani, privati e convenzionati – ma è necessario che il ministero della Salute dia delle indicazioni chiare attraverso delle linee guida; ad oggi, però, non abbiamo avuto alcuna risposta rispetto alla richiesta avanzata di istituire un tavolo tecnico di confronto”. Il punto è che, anche se i Centri sarebbero ”tecnicamente” pronti ad effettuare questo tipo di interventi, sottolinea l’esperta, ”non potremo partire se il ministero non darà indicazioni per chiarire il quadro di riferimento”.
Con la decisione sulla legge 40 presa dalla Corte Costituzionale, il 9 aprile scorso, cade innanzitutto il divieto di fecondazione assistita eterologa contenuto nel comma 3 dell’articolo 4 della norma. Una novità che, come previsto dalla Costituzione, è diventata esecutiva dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale (10 aprile 2014).
L’accesso a questa metodica resta però vincolato ai limiti già stabiliti nella legge 40, in base ai quali possono accedere alla procreazione assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Rimane inalterato anche il divieto di commercializzazione dei gameti (art. 12, comma 6) e dunque ne discende che il donatore o la donatrice debbano agire gratuitamente.
La Corte è intervenuta sui tre commi dell’articolo 9, cancellando il comma 1 e 3, che prevedevano il divieto di disconoscimento della paternità da parte del coniuge o del convivente che hanno dato l’assenso alla Pma e la previsione che il donatore di gameti “non acquisisca alcuna relazione giuridica parentale con il nato”. Resta invece intatto solo il comma 2, che stabilisce che la madre del nato non può dichiarare la volontà di non essere nominata.
Secondo alcuni giuristi, però, a parte l’inciso sul divieto di eterologa, anche gli altri due commi (l’1 e il 2) dell’articolo 9 restano in vigore, quindi con il divieto di disconoscimento di paternità e l’anonimato del donatore.
Giornalista per caso. Anni di ufficio stampa in pubbliche istituzioni, dove si legge e si scrive solo su precisi argomenti e seguendo ferree indicazioni. Poi, l'opportunità di iniziare veramente a scrivere. Di cosa? di tutto un po', convinta, e sempre di più, che informare correttamente è un servizio utile, in certi casi indispensabile.
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