Cancellato il ‘Porcellum’ – il sistema con cui l’Italia è andata tre volte alle elezioni – perché non garantisce la libertà di voto. Quel che rimane è un proporzionale con una preferenza, senza premio di maggioranza, ma gli effetti della sentenza valgono solo per il futuro.Il Parlamento è legittimo e autorizzato quindi ad andare avanti e cambiare le regole per andare il voto. Sempre che vi sia una volontà politica di farlo.
In 26 pagine, tanto è lunga la sentenza depositata in Cancelleria nella serata di ieri, la Corte Costituzionale illustra le motivazioni per le quali già il 4 dicembre scorso aveva dichiarato illegittimo il ‘Porcellum‘.
La libertà di voto del cittadino “risulta compromessa” dall’attuale legge elettorale, nella parte in cui non consente all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati. Lo sottolinea la Corte Costituzionale nel provvedimento numero 1/2014 di cui è relatore Giuseppe Tesauro, depositato in data 13 gennaio 2014.
Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono tali da alterare per l’ intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto.
Dopo la sentenza sull’illegittimità del Porcellum’ la Consulta spiega che resta in vigore un meccanismo proporzionale“, “depurato dell’attribuzione del premio di maggioranza“.
La normativa che rimane in vigore stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l’attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate, sia per la Camera che per il Senato.
non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto.
vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida”. Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono in definitiva e con ogni evidenza un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.
il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità dei suoi organi costituzionali, a cominciare dal parlamento.
è fuori di ogni ragionevole dubbio che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere – conclude la Corte – sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.
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