Fatta la multa, trovato il modo di non pagarla. Senza incorrere nella frode, ovviamente. Se è vero che è d’obbligo rispettare il Codice della Strada, vale la pena sapere che esistono dei vizi di forma e di sostanza che trasformano la multa ricevuta in carta straccia. In altre parole, come è scritto sul sito ‘laleggepertutti.it’, è possibile contestare senza pagare nulla. Insomma, non sempre il vigile ha ragione.
I vizi di forma più comuni sono l’assenza di dati essenziali per fare la contravvenzione e la notifica tardiva della multa. Nel primo caso, la legge prevede che il verbale di accertamento della multa riporti il giorno, l’ora e il posto in cui è stata commessa l’infrazione, le generalità del conducente la sua residenza ed, eventualmente, il nome del proprietario del veicolo. Non solo: sul verbale devono essere riportati anche gli estremi della patente del conducente, il tipo di veicolo e la targa, chi è l’agente che ha rilevato l’infrazione e come e in quali circostanze è stata commessa. Altro vizio di forma è quello della notifica in ritardo della multa. La contravvenzione deve essere comunicata entro 90 giorni dalla data dell’infrazione.
Anche per fare una multa, oltre alla forma ci vuole la sostanza. E in alcuni casi, la mancanza di quest’ultima può essere un motivo di contestazione è mancato pagamento. Nel caso dell’autovelox, è importante tornare ‘sul luogo del reato’ per verificare se sia regolarmente tarato oppure no. Affinché la contravvenzione sia regolare, la taratura dell’autovelox deve essere fatta periodicamente e documentata dall’amministrazione che gestisce il segnalatore di velocità. Nel caso si volesse presentare ricorso, però, conviene chiedere all’autorità competente la documentazione che attesti la regolare taratura della macchinetta rilevatrice. Se così non fosse, la multa è nulla. Inoltre, Cassazione e tribunali hanno stabilito a suon di sentenze i casi in cui le multe rilevate dall’autovelox sono nulle. Ad esempio, quando l’eccesso di velocità è motivato da uno stato di necessità del conducente o quando manca il doppio segnale della presenza dell’autovelox nelle strade a due corsie.
Restiamo in città, dove spesso si è costretti a parcheggiare il proprio veicolo sulle strisce blu, a pagamento. Può succedere però di di prendere l’auto a orario scaduto: in questo caso, la contravvenzione potrebbe essere annullata se non c’è una delibera comunale in materia che legittimi questo tipo di multa. Questo perché lasciare la macchina nelle strisce blu per un tempo superiore a quello pagato non rappresenta una violazione del codice della strada. Tutt’al più si dovrà rispondere di inadempimento nei confronti del gestore del parcheggio, ovvero si pagherà la differenza per l’orario eccedente, ma non una multa. Sempre che, come detto, il Comune non abbia stabilito il contrario con un’apposita delibera. Altri vizi di sostanza contestabili per non pagare una multa possono riguardare le contravvenzioni su auto la cui targa non è leggibile sulla foto dell’autovelox o la segnaletica stradale assente, posta su un solo lato o non visibile.
Come fare ricorso
Il ricorso per evitare di pagare la multa va presentato al Prefetto o alla Polizia municipale entro 60 giorni dalla data in cui è stata notificata la multa. La domanda deve essere presentata di persona o tramite raccomandata a/r. E’ necessario specificare le generalità del conducente, i dati della vettura e del verbale, i motivi della contestazione e quelli per cui si chiede la sospensione della sanzione.
Se il Prefetto ritiene che il conducente abbia ragione, la contravvenzione viene annullata senza oneri economici. Se, invece, decide che la contestazione è giusta, emette un’ordinanza di pagamento per (almeno il doppio della prima sanzione più le spese legali).
Se il conducente dovesse insistere nel far valere le proprie ragioni, può rivolgersi entro 30 giorni al Giudice di Pace competente rispetto al luogo in cui è stata commessa la presunta infrazione (pagando un contributo unificato in base all’ammontare della multa). Questo passaggio è possibile anche prima di ricorrere al Prefetto.
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